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Regolamento d'Istituto



Premessa
La scuola ha il compito di garantire il diritto allo studio e all'educazione secondo i dettami della Costituzione italiana e di promuovere la crescita culturale, sociale e professionale dello studente. L'Istituzione scolastica in quanto comunità educativa richiede la partecipazione attiva e responsabile di tutti i soggetti ad essa interessati. La scuola dell'autonomia condivide con gli studenti, con le famiglie,con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Questo regolamento va pertanto inteso come un insieme di scelte condivise a garanzia del servizio formativo.

Norme generali

Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto i primi 3 articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con D.P.R. n° 249/1998 e le modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n.235/2007.

Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo di corresponsabilità è l'espressione di un progetto condiviso da famiglia e scuola, di un impegno comune per il bene dei ragazzi.
Le famiglie sono pertanto chiamate a condividere con la scuola, sin dal momento dell'iscrizione, i nuclei fondanti dell'azione educativa.
Perciò è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.

Art. 1 Vita della comunità scolastica

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    • un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
    • offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    • iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    • la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    • la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    • servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex-studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Accesso ai locali dell'Istituto

  1. Alle ore 8.10, al suono della prima campana, gli studenti devono dirigersi in maniera ordinata verso le rispettive aule, laboratori o palestre. Alle ore 8.15 hanno inizio le attività didattiche. Alle ore 8.30 verranno chiusi tutti gli accessi tranne quello principale.
  2. Gli alunni ritardatari verranno accettati presso la vicepresidenza che valuterà i motivi del ritardo e autorizzerà l'accesso in aula.
  3. Non saranno ammessi ingressi dopo l'inizio della seconda ora di lezione se non in via eccezionale e per gravi e giustificati motivi.
  4. La vicepresidenza provvederà, tramite SMS, a inviare comunicazioni giornaliere alle famiglie su ritardi e assenze degli studenti. Sarà cura del coordinatore di classe inoltre verificare settimanalmente i ritardi e le assenze e informare tempestivamente le rispettive famiglie

Art. 5 - Giustificazione assenze e ritardi

  1. Tutti gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze effettuate, ad ogni rientro in Istituto, esibendo il libretto delle giustificazioni. L'insegnante della prima ora annoterà sul registro l'avvenuta o mancata giustificazione.
  2. In caso di mancata presentazione della giustificazione entro due giorni, l'alunno dovrà giustificare l'assenza presso la vicepresidenza, che provvederà tempestivamente a informare le famiglie.

Art. 6 - Uscita degli alunni dall'aula

  1. Agli alunni non è consentito lasciare l'aula senza l'autorizzazione del docente.
  2. È consentita, di norma, l'uscita dall'aula di un alunno per volta e per un tempo limitato.
  3. Non è permesso agli alunni uscire dall'aula al cambio dell'ora o durante la temporanea assenza del docente.
  4. I trasferimenti dalle aule ai laboratori (e viceversa) devono avvenire il più celermente possibile e senza soste lungo il percorso.

Art. 7 - Uscita anticipata dall'Istituto

  1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
  2. Le uscite anticipate verranno concesse, esclusivamente previa richiesta alla vicepresidenza, per gravi e inderogabili motivi e comunque soltanto con la presenza di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.

Art. 8 - Responsabilità di utilizzo delle aule e dei vari ambienti

  1. Gli alunni sono tenuti a rispettare i locali, gli arredi, le apparecchiature e tutti gli strumenti didattici in uso nella scuola.
  2. Tutto il personale, docente e non docente, deve immediatamente comunicare all'ufficio competente eventuali danni riscontrati.
  3. Eventuali danni, se conseguenza di atti vandalici o di grave negligenza, una volta accertati e valutati dall'apposita commissione, oltre alle dovute sanzioni disciplinari, comporteranno l'addebito, in solido, ai responsabili. In caso di mancata corresponsione di quanto dovuto, verrà sospeso il rilascio di tutte le certificazioni.
  4. Qualora non sia possibile identificare i diretti responsabili, i danni saranno addebitati all'intera classe o gruppo di classi interessate.

Art. 9 - Norme di comportamento

  1. La vita della scuola deve essere ispirata alle norme della civile convivenza e al rispetto democratico tra le varie componenti.
  2. Gli studenti devono: frequentare le lezioni in modo assiduo e puntuale, senza arrecare disturbo al corretto svolgimento delle stesse; presentarsi in Istituto con il materiale didattico occorrente; mantenere in ogni momento dell'attività didattica un comportamento e un linguaggio adeguati.
  3. È fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, pertanto i cellulari devono essere disattivati. La non osservanza di detta regola comporterà il ritiro immediato del cellulare che verrà riconsegnato alla famiglia dopo trenta giorni.
  4. In base alla normativa vigente è fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola. Sarà cura del Responsabile, nominato ai sensi della normativa, provvedere a irrogare le sanzioni previste dalla legge in caso di infrazione.

Art. 10 - Assemblee

  1. Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e si svolgeranno a norma degli articoli 13, 14 e 15 del D.Lvo 297/94.
  2. L'assemblea di classe avverrà mensilmente, utilizzando a rotazione le ore relative a tutte le discipline.
  3. La richiesta per l'effettuazione dell'assemblea di classe dovrà essere presentata per iscritto cinque giorni prima al coordinatore della classe e dovrà essere confermata dal docente interessato.
  4. Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale che dovrà essere consegnato, entro due giorni, al coordinatore di classe.
  5. La richiesta di assemblea di Istituto, debitamente firmata, con la data di convocazione e l'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.
  6. L'assemblea d'Istituto dovrà tenersi utilizzando, a rotazione, tutti i giorni della settimana.

Art. 11 - Vigilanza

  1. La vigilanza durante le ore di lezione spetta esclusivamente al docente.
  2. In caso di momentanea assenza del docente, come previsto dai profili di area del personale ATA, la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni spetta ai collaboratori scolastici.
  3. Tutto il personale della scuola è tenuto a contribuire, con un'attenta e costruttiva vigilanza, al buon funzionamento della vita scolastica, segnalando eventuali comportamenti scorretti.

Art. 12 - Regolamento disciplinare

  1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità proporzionalità giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  2. Le sanzioni devono ispirarsi al principio della riparazione del danno.
  3. In nessun caso puì essere sanzionata, nè direttamente, nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
  4. Nessuno puì essere sottoposto a sanzioni disciplinari se prima non ha potuto esporre le proprie ragioni.
  5. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
    • a) ammonizione privata o in classe per mancanza ai doveri scolastici;
    • b) annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia per mancanza ai doveri scolastici e negligenza;
    • c) richiamo scritto per comportamenti ripetuti di cui alle lettere a) e b);
    • d) allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni per comportamenti lesivi della dignità personale di compagni, di personale docente e non docente, per disturbo continuato delle lezioni, per mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, per danneggiamento volontario di beni della scuola;
    • e) allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni per ripetizione dei comportamenti di cui alla lettera d);
    • f) le sanzioni di cui alle lettere d) ed e) saranno contestualmente accompagnati da interventi mirati al recupero del senso di responsabilità anche con attività da svilupparsi durante le ore curricolari.
  6. Il danneggiamento volontario di beni della scuola, oltre alla sanzione disciplinare, comporta necessariamente il risarcimento economico del danno e/o eventuali attività compensative da svolgere in orario extracurricolare a riparazione del danno medesimo.
  7. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  8. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Il Dirigente Scolastico è competente per le sanzioni di cui alla lettera c) del comma 5. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola. Se uno dei componenti del Consiglio di Classe, studente o genitore, è parte in causa nel provvedimento disciplinare, viene sostituito. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni. L'applicazione di tutte le sanzioni disciplinari, che prevedono l'allontanamento dalla scuola, deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte del Dirigente Scolastico entro 15 giorni da quando si è tenuti a conoscenza del fatto.
  9. Gli organi competenti deliberano dopo aver sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale puì farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
  10. L'alunno puì impugnare le sanzioni disciplinari adottate nei suoi confronti secondo le seguenti modalità:
    • per le sanzioni a), b), c), d) del presente articolo, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione, in prima istanza mediante ricorso scritto al Consiglio di Garanzia istituito presso la scuola e, in seconda istanza, al Consiglio di Garanzia istituito presso l'U.S.P.. competente per territorio, che decide in via definitiva;
    • per la sanzione e) del comma 5 , entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione, mediante ricorso scritto all'U.S.P. che, sentita la sezione competente del Consiglio Provinciale, decide in via definitiva.
  11. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni devono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione: superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art 13 - Organo di Garanzia

  1. Il Consiglio di Garanzia, istituito presso la scuola, decide su ricorsi da parte degli studenti e sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  2. Il Consiglio di Garanzia dell'Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, due docenti, due studenti, due genitori e un rappresentante del personale non docente, designati dal Consiglio di Istituto. Tale organo puì operare solo se è garantita la presenza della maggioranza assoluta e dura in carica tre anni.

Art. 14 - Laboratori, Palestre, Aule Speciali

  1. I laboratori, le palestre e le aule speciali sono utilizzate per:
    • lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario curricolare, secondo quanto stabilito dalla programmazione didattica annuale;
    • esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto deliberato dagli organi collegiali.
  2. Le attività diverse da quelle indicate nel precedente comma sono consentite solo previa autorizzazione della Dirigenza, sentito il parere del responsabile didattico e tecnico ove previsto.
  3. Per l'utilizzo delle palestre, i docenti di Educazione Fisica, preparano all'inizio dell'anno scolastico un calendario, in modo che tutte le classi possano, a rotazione, utilizzare le strutture presenti nell'Istituto.
  4. Ogni laboratorio deve far capo a un Responsabile. Il Responsabile del laboratorio è un docente designato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme vigenti.
  5. Il regolamento interno di ciascun laboratorio verrà predisposto dai singoli dipartimenti ed emanato dal Dirigente Scolastico. Esso dovrà prevedere in particolare:
    • il regolamento dell'accesso;
    • l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti;
    • la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, delle attrezzature e dei materiali didattici.
  6. È compito del Responsabile coordinare le attività dei docenti che utilizzano il laboratorio e inoltrare le richieste di acquisto del nuovo materiale o apparecchiature necessarie per il suo ottimale funzionamento.
  7. Il Responsabile di laboratorio verifica la corretta manutenzione ordinaria delle macchine da parte dell' assistente tecnico e coordina, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico, gli interventi per eventuali manutenzioni straordinarie.
  8. I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse, i guasti agli impianti in genere e tutto ciò che pregiudica il buon andamento delle esercitazioni, anche in termini di sicurezza, devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico e al Dirigente Scolastico.

Art. 15 - Biblioteca e Mediateche

  1. Il regolamento per il funzionamento della biblioteca e delle mediateche deve prevedere il pieno utilizzo del materiale a disposizione.
  2. La biblioteca deve essere il centro promotore di azioni volte a favorire e a integrare la programmazione curricolare, pertanto ne deve essere garantita la piena fruizione da parte di tutti.
  3. L'accesso alla biblioteca e alle mediateche dovrà essere garantito durante le ore curricolari, anche attraverso "visite" dell'intero gruppo classe accompagnato dal docente, e, possibilmente, anche in orario pomeridiano, compatibilmente con la disponibilità del personale responsabile.
  4. La scelta del materiale bibliografico e multimediale deve avvenire attraverso la più ampia consultazione di base, coinvolgendo docenti, personale ATA, genitori e studenti che ritengano di voler collaborare con iniziative, contributi e proposte.
  5. Sarà cura del Dirigente Scolastico formalizzare la composizione di una Commissione e la nomina, secondo la normativa vigente, di un Responsabile per la biblioteca, che regolamenterà il servizio.

15. Norme finali

  1. I regolamenti dei dipartimenti, delle aule speciali, della biblioteca e delle mediateche costituiscono parte integrante del presente regolamento.
  2. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata ad ogni studente all'atto dell'iscrizione e portata a conoscenza di tutte le componenti scolastiche.
  3. L'istituto "Othoca", per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si riserva di poter trattare a mezzo web i dati personali dei docenti. Coloro che non intendano autorizzare la diffusione dei propri dati possono chiederne la cancellazione.
  4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.L. 297 del 16/04/99 (T.U. delle leggi in materia di Istruzione).

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